Bollette condiminiale: come poter pagare IVA 10%

Se vivi in un condominio, probabilmente ti troverai a pagare anche le bollette dell’energia elettrica e di altre forniture, con un’iva al 22%. Ebbene, l’Agenzia delle Entrate specifica, con l’interpello n. 142 del 3 marzo 2021, che è possibile usufruire di un particolare tipo di sconto portando l’iva al 10%. Ecco perché e cosa si deve fare per aderire all’opportunità.

La situazione precedente all’interpello

Fino ad ora tutte le utenze delle parti comune di un condominio erano sempre state pagate applicando l’iva al 22%, non essendo ritenute utenze domestiche. L’energia elettrica necessaria per l’ascensore o per illuminare le scale e le parti comuni, l’acqua dei locali di servizio e tutte le eventuali altre utenze attive, erano gravate da un’imposta più alta proprio perché erano ritenuti servizi non a fini domestici. I gestori delle aziende di fornitura, infatti, tendevano a considerare l’erogazione come qualcosa di distaccato dall’abitazione privata e come tale tassata senza agevolazione. Ma il pianerottolo di un palazzo oppure l’ascensore che si utilizza per raggiungere il piano possono davvero essere considerati come un qualcosa a parte rispetto all’abitazione privata? Il dubbio è sorto all’Unione dei Consumatori che ha deciso di porre ufficialmente il quesito all’Agenzia delle Entrate per avere chiarimenti in merito a questa consuetudine che però si stava rivelando molto dispendiosa per gli utenti condominiali, gravati da spese accessorie che non hanno ragione di essere.

Il quesito dell’Unione dei Consumatori

In realtà, prima ancora che venisse fornita una risposta all’Unione che protegge gli interessi dei consumatori, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento alla questione grazie all’interpello n. 142 del 3 marzo 2021. La risposta nasce dalla richiesta di chiarimenti avanzata da un amministratore di condominio che chiedeva della possibilità di poter considerare le parti comune del condominio come un’estensione delle abitazioni private. La risposta dell’Agenzia delle Entrate non ha tardato ad arrivare e ha confermato quello che l’Unione dei Consumatori e non solo pensava da tempo. Secondo quanto contenuto nell’interpello, per il pagamento delle utenze condominiali si può ricorrere all’aliquota ridotta in quanto le parti condominiali comuni non possono essere considerate distinte e separate rispetto alle abitazioni private dei singoli condomini, pertanto è possibile usufruire dell’agevolazione prevista già per gli immobili. Esiste, però, una limitazione in tal senso: per usufruire dell’agevolazione, occorre che nel condominio ci siano solo abitazioni residenziali e non uffici, altrimenti non è possibile richiedere lo sconto.

Cosa accade ora

Che cosa succede dopo l’interpello dell’Agenzia delle Entrate che ha messo ordine in questa disciplina? In realtà dal 3 marzo in poi tutti gli amministratori di condominio possono richiedere l’applicazione dell’aliquota avvantaggiata per tutte le utenze condominiali, sempre che il palazzo comprenda esclusivamente abitazioni residenziali. L’agevolazione riguarda non solo le utenze dell’energia elettrica ma ovviamente anche quelle dell’acqua, eventualmente del gas e di tutte le altre forniture che possono essere utili all’interno di un condominio. A questo punto, non è difficile ipotizzare che ci sarà la corsa dei condomini per richiedere questa agevolazione fiscale, anche su sollecitazione dei singoli inquilini che in questo modo potranno risparmiare sui costi fissi del condominio. Attenzione, però, perché la situazione si può complicare se nel tuo condominio sono presenti dei negozi. Che cosa accade in questo caso? Se il condominio può dimostrare che le attività commerciali sono completamente indipendenti e staccate dai consumi energetici e dalle utenze del condominio oltre a presentare un accesso autonomo, allora si può comunque usufruire di questa agevolazione.

Come fare per richiedere l’agevolazione dell’iva

Una volta che il tuo amministratore di condominio ha appurato che lo stabile ha le caratteristiche per poter aderire al regime agevolato, si pone il problema di quale sia l’iter per poter effettivamente pagare l’iva al 10%. La procedura, in realtà, è molto semplice. Se si tratta di un contratto di fornitura già in essere, si può contattare il proprio fornitore per richiedere lo sconto dell’iva, fornendo a supporto la documentazione che comprovi la presenza all’interno del condominio esclusivamente di immobili a fini residenziali. Se, invece, il condominio sta per attivare un nuovo contratto di fornitura, magari con un operatore mai utilizzato prima, allora dal 3 marzo 2021 si può richiedere direttamente l’applicazione dell’aliquota agevolata. Per maggiori informazioni, poi, è sempre consigliabile contattare il proprio fornitore così da conoscere eventuali procedure specifiche che devono essere adottate per ottenere lo sconto direttamente in fattura. L’agevolazione è attiva dal momento della richiesta e non possono essere richiesti eventuali arretrati.

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