Diritto al gioco negli spazi condominiali
Il tuo bambino organizza partite di calcio pomeridiane in cortile, ma i vicini di casa si dicono disturbati dal vociare del piccolo e dei suoi amici?
La questione che riguarda la possibilità di utilizzare gli spazi comuni condominiali per le attività di gioco è sicuramente rilevante ai fini di una pacifica convivenza e, spesso, non trova facile risoluzione.
Conciliare le diverse posizioni può diventare più semplice facendo riferimento alle disposizioni di legge in materia: il nostro ordinamento, infatti, difende il diritto al gioco del bambino, anche se si svolge negli spazi comuni di un edificio, purché vengano rispettate le norme del regolamento condominiale e i bambini giochino nelle fasce orarie prestabile.
– Il contenuto del “diritto al gioco”
Da sempre i bambini giocano: è l’attività che svolgono prevalentemente durante tutta l’infanzia e l’adolescenza, accompagna ogni tappa della loro crescita, crea un ponte tra fantasia e realtà. È l’ambito nel quale i piccoli fanno le loro prime scoperte ed esperienze, lo strumento indispensabile attraverso il quale stabilire un contatto con il mondo che li circonda.
Giocare è un vero e proprio “diritto”, così come afferma la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (1989), mettendo in rilievo il ruolo che il gioco svolge nello sviluppo psicofisico del bambino. Ma la legislazione internazionale fa di più, ritenendo che negare tale diritto sia controproducente e dannoso nei confronti dei piccoli e che il divieto si traduca in un “atto persecutorio nei confronti della libertà collettiva e del diritto alla socialità”.
Eppure, ancora oggi, in molti condomini del nostro Paese, sussiste il divieto di far giocare i bambini nelle aree comuni e nei cortili: l’uso di questi spazi è, per definizione, “comune”, quindi i bambini dovrebbero avervi libero accesso come qualunque altro condomino. Di fatto, però, succede spesso che l’attività ludica all’interno di queste zone sia fonte di contestazioni e controversie, per cui, al fine di eliminare i motivi di attrito condominiale, si tende a ridurre la portata dei giochi infantili negli spazi comuni.
– Gioco e quiete: diritti in conflitto?
Come si concilia, dunque, il diritto al gioco con quello degli altri condomini a mantenere la propria quiete domestica?
Si tratta fondamentalmente di un problema derivante da una carenza organizzativa e logistica, in quanto le aree condominiali comuni non contengono specifiche zone delimitate da dedicare al gioco.
Il nostro Paese ha ratificato la norma internazionale sul diritto al gioco emanando la legge n. 176/91 che ribadisce come l’attività ludica sia parte integrante dei momenti di riposo e di tempo libero, alla stessa stregua della partecipazione alla vita artistica e culturale della comunità.
Per questo, molti Comuni italiani hanno emanato specifiche disposizioni, secondo le quali gli spazi condominiali devono essere liberi da qualunque divieto inerente allo svolgimento di giochi.
In linea di massima, dunque, non è possibile che qualcuno dei condomini vieti ai bambini abitanti nell’edificio di giocare in cortile o nelle piazzole del giardino o in qualsiasi altro spazio di uso comune.
– Il contrasto tra norme di legge e regolamenti condominiali
Ma come si conciliano questi principi con le disposizioni del regolamento condominiale? In una proprietà privata come il condominio, prevale il regolamento interno o la disciplina prevista dalla legge?
Secondo l’art 1102 Cod.civ., le parti comuni dell’edificio possono essere utilizzate da tutti i condomini (quindi anche dai bambini), con l’unico limite di non mutarne la destinazione o di impedirne l’uso ad altri. È stata, poi, la Cassazione a stabilire che qualsiasi clausola del regolamento condominiale che contenga un divieto relativo al gioco dei minori sia nulla.
Di contro, i condomini hanno la facoltà di delimitare l’esercizio dell’attività ludica, inserendo nel regolamento condominiale alcune clausole specifiche: ad esempio, possono stabilire che durante le prime ore del pomeriggio non sia possibile giocare negli spazi comuni.
L’ art. 1138 Cod, civ. stabilisce, infatti, che l’uso delle parti comuni di un edificio è disciplinato dal regolamento condominiale, sia assembleare che contrattuale. Nel regolamento è possibile definire le fasce orarie nelle quali è vietato giocare in cortile, ma anche assegnare un uso specifico ad uno spazio condominiale: ad esempio, se il regolamento dispone la destinazione di una zona comune ad area parcheggio, esclude automaticamente che la stessa zona possa essere utilizzata come area giochi.
– La responsabilità dei genitori per i danni causati durante il gioco
Non è raro che, mentre giocano, i bambini si ritrovino a provocare un danno a persone o cose: può trattarsi di un danno materiale ad un oggetto di proprietà del singolo condomino (ad esempio, ad un’auto parcheggiata in cortile o al vetro di una finestra); oppure succede che danneggino una delle parti comuni (come le aiuole del giardino condominiale); oppure, ancora, può capitare che con i loro schiamazzi disturbino la quiete dei residenti dell’edificio.
A questo proposito, le norme assegnano agli adulti la responsabilità di fare in modo che il diritto al gioco venga esercitato senza che vi sia lesione dei diritti altrui.
Anche in questo caso si può fare riferimento ad una norma di legge, l’art. 2048 Cod.civ., che stabilisce che la responsabilità del fatto illecito commesso da un minore di età, ricade sui genitori. Pertanto, nell’eventualità che durante il gioco il bambino procuri un danno a terzi, di tale danno risponderanno i suoi genitori.