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La gestione del conto corrente condominiale…tutte le novità.

Se abiti in un condominio e hai partecipato alle assemblee, molto probabilmente l’amministratore ha portato all’ordine del giorno l’obbligatorietà di aprire un conto corrente condominiale. A stabilirlo è la legge attraverso l’articolo 1129 del Codice Civile che prevede che ciascun condominio (e non ciascun amministratore), sia intestatario di un conto corrente postale o bancario attraverso il quale fare transitare i flussi di cassa relativo alle spese inerenti l’immobile e quanto ne consegue.
Lo strumento è fondamentale per poter tenere tracciabilità di tutte le transazioni che si possono avere con riferimento alla palazzina: pagamenti verso i fornitori di energia (luce e gas), servizi di pulizia, giardinaggio, spese straordinarie e ordinarie.
La statistica indica in 1.000 euro a famiglia la quota media relativa alle spese condominiali e, considerando quanti appartamenti si possono avere, va da sè che è cosa importante tenere traccia dei flussi per una gestione più precisa. Un ulteriore scopo è sgravare l’amministrazione da alcune responsabilità e accuse, ma al tempo stesso anche le famiglie che fino a qualche tempo fa potevano essere vittime di truffe da parte di gestori poco trasparenti.

Come si apre un conto corrente condominiale

Il procedimento di apertura è del tutto similare a quello di un normalissimo conto corrente bancario, dotato di libretto degli assegni, eventuale carta di credito, bancomat, possibilità di effettuare e ricevere bonifici.
Gli inquilini hanno il diritto di essere messi al corrente dal loro amministratore sui movimenti e sul saldo del conto corrente condominiale attraverso assemblee periodiche. Lo stesso amministratore nulla ha da pretendere, in aggiunta al suo normale compenso annuale, per l’apertura e la gestione del conto.
La normativa prevede che per poter aprire il conto condominiale l’amministratore presenti all’istituto di credito prescelto la delibera assembleare di nomina e di durata incarico, insieme al verbale in cui viene stabilito dai condomini il nulla osta per l’apertura del conto presso quella precisa banca (o Ufficio Postale). Inoltre gli inquilini devono concedere al loro amministratore il potere per poter aprire e gestire il conto corrente bancario, attestandolo in forma scritta nel verbale di assemblea, anch’esso da presentare al momento dell’apertura, contemporaneamente al regolamento e ai dati dell’immobile.
E’ bene precisare che l’unica persona titolata per poter aprire il conto corrente condominiale è l’amministratore, dietro nomina dei condomini. Nessun inquilino può aprire un conto corrente per conto del proprio condominio, nemmeno se fosse stato incaricato dagli altri abitanti degli appartamenti, a meno che non sia lui l’amministratore. Se l’apertura del conto condominiale genera dei costi (canoni o spese di apertura conto), questi vanno ripartiti tra i condomini.

Come funziona un conto corrente condominiale

Il funzionamento di un conto corrente condominiale non si discosta molto da quelli privati o aziendali, tranne che nella differente gestione dei tempi. Un esempio spiega meglio e rende più facilmente comprensibile la materia.
Immagina che tutti i condomini consegnino all’amministratore gli importi per il pagamento di un lavoro commissionato all’impresa che ha curato l’installazione degli ascensori, debitamente ripartite secondo le quote millesimali. Il procedimento prevede che lo stesso si rechi presso la banca e faccia il versamento di contanti e assegni ricevuti prima di pagare l’impresa che ha svolto il lavoro. Egli, quindi, non può ricevere il denaro dagli inquilini e versarli direttamente al fornitore o consegnarli a mano, ma è obbligatorio il transito sul conto corrente. Lo stesso vale nel caso in cui si presenti il giorno stesso un creditore: la compensazione non è ammessa. Prima si versa sul conto corrente condominiale quanto ricevuto e poi si procede con il pagamento dovuto.
Questa novità è per consentire la tracciabilità delle quote e degli importi, tutelando l’amministratore e i suoi condomini.
Il versamento di quanto ricevuto deve essere effettuato nel più breve tempo possibile e comunque entro il mese e l’obbligo verte sull’amministratore, dato che tale operazione appartiene al normale iter di gestione ordinaria del conto corrente.

Documenti e privacy

Le novità più importanti relative al conto corrente condominiale sono state introdotte proprio in materia di privacy e documentazione. Fermo restando che l’amministrazione è l’unico responsabile del conto, un condomino qualunque non ha nè il diritto nè il potere di rivolgersi in forma diretta alla banca o alla posta per richiedere documentazione, estratti conto, saldo e movimenti. Contrariamente a quanto si pensava fino a poco tempo fa, la specifica ora è chiara. Qualora dovesse essere interessato ad avere una rendicontazione o un estratto conto o qualsiasi altro documento informativo, l’inquilino ha il pieno diritto di farlo, ma attraverso la persona dell’amministratore, inoltrandogli espressa domanda e facendosi carico personalmente delle spese specifiche relative all’evasione di quanto richiesto.
La legge di riforma, pur non essendo particolarmente chiara in questa accezione, lascia intuire che nel caso in cui l’amministratore dovesse rifiutarsi di consegnare la documentazione, è soggetto a sanzioni simili a quelle che pagherebbe in caso di mancata apertura conto. Inoltre, l’inadempienza in questo senso, può essere causa di revoca del mandato di incarico.
All’amministratore spetta il dovere di gestire il conto salvaguardando la privacy di tutti i condomini e vi sono diversi orientamenti della giurisprudenza che ultimamente hanno esteso precisazioni alla materia.

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