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L’allaccio abusivo al contatore elettrico condominiale è reato e per la Cassazione la braga di scarico «ritorna» a essere privata

La gestione delle utenze condominiali è spesso motivo di contrasti, non sempre solamente verbali, che talvolta portano a contese che si risolveranno solo in tribunale. Si aggiunga che la giurisprudenza non è mai troppo chiara, soggetta a varie interpretazioni, e che forse neanche chi la legge dovrebbe farla rispettare una lettura unitaria sia possibile. Si porteranno qui due casi molto dibattuti da ricordare per ogni eventuale evenienza.

Allaccio abusivo al contatore elettrico condominiale

Premessa da fare: l’allaccio abusivo ad un contatore – a prescindere dalle questioni che verranno sollevate – è un reato, un vero e proprio furto e, in quanto tale, punibile anche con sanzioni molto pesanti. A conferma di ciò la Cassazione si è espressa con la sentenza 4939 del 2018. Il precedente è stato dunque un condomine condannato (dopo i primi due gradi di giudizio, proprio in Cassazione) a 200,00 euro di multa, ma sopratutto a ben quattro mesi di detenzione. Il tale aveva contestato, tra i motivi del ricorso, il fatto che l’allacciamento, sarebbe stato stato fatto sul contatore condominiale. Ed è questa la parte più interessante: essendo, a detta del condomine o di chi ne faceva le veci, il contatore del condominio ad uso privato – che alimentava soltanto il vano scala – non ci sarebbero stati gli estremi per una condanna di quel genere, poiché l’energia che lo stesso avrebbe “rubato” non sarebbe stata destinata al servizio pubblico. Si aggiunga inoltre che la difesa aveva invitato a rivedere le accuse fatte, asserendo che la corte avrebbe confuso, riferendosi alla sentenza n. 21456 del 17 aprile del 2002, un servizio di erogazione di corrente privato con uno pubblico.

Il tentativo di raggirare la condanna è stato apprezzabile, tuttavia non ha sortito gli effetti sperati. La Cassazione ha motivato la condanna – sulla base dell’art. 625 n. 7 del codice penale – sul principio vigente in base al quale: cose, utenze o servizi che possano essere a vantaggio di un uso pubblico o collettivo, come nel caso specifico di cui si parla, siano da considerare come servizi pubblici a tutti gli effetti. Sulla base di ciò è evidente che il condomine fosse in torto, essendo l’energia elettrica destinato ad un utilizzo collettivo, si tratta di un furto in piena regola, un abuso da punire, così come è stato. Ragion per cui, di fronte un precedente simile, sarà più chiaro stabilire l’eventuale torto subito o arrecato in casi simili: anche in un condominio in cui si vive un allaccio elettrico abusivo rappresenta un reato.

La braga di scarico “ritorna” ad essere privata

Se la questione precedentemente evocata avrebbe potuto generare qualche ambiguità di interpretazione, sulla braga di scarico ci sono state addirittura sentenze contraddittorie. Il precedente da cui trarre spunto questa volta è il caso di un condominio in cui, alcuni condomini che avevano subito delle infiltrazioni d’acqua, avevano citato in giudizio tanto il condominio in sé quanto il condomine dell’appartamento da cui la perdita derivava. Dopo gli accertamenti fatti, la Corte d’Appello ha giudicato di proprietà comune la braga di scarico, quindi, di fatto respingendo le accuse fatte dai condomini al proprietario dell’appartamento. Sulla base dell’ordinanza numero 778 del 2012, la corte della cassazione aveva stabilito la ripartizione delle spese di riparazione a tutti i condomini che usufruivano della medesima colonna di scarico, si faccia attenzione: la colonna, non la braga. Ovviamente, come buona parte delle discussioni condominiali la questione non è finita lì, anzi, ci si è trovati addirittura di fronte al ribaltamento della sentenza, con la numero 1027 del 2018. La Cassazione aveva consultato l’articolo 1117 c.c. numero 3, per stabilire definitivamente la parola fine sulla questione, attribuendo le diverse proprietà eventuali. Sulla base del suddetto articolo si stabilisce che il concetto di proprietà condominiale è relativo all’uso che, di un oggetto o utenza, se ne fa da parte di tutti coloro che in quel condominio vivono. Come si può notare, ci sono alcune analogie con il caso di cui si è parlato sopra, tuttavia con un esito opposto. Infatti, parlando della braga nella situazione specifica, questa serve a raccogliere gli scarichi del singolo appartamento, non di tutti gli altri, ragion per cui di quest’ultima è da ritenersi, a tutti gli effetti, come proprietà privata (diverso sarebbe stato il discorso se relativo alla colonna verticale) dell’unico proprietario di appartamento che ne usufruisce. Quindi in questo caso sarebbe il privato a doversi farsi carico dell’adempimento delle spese di riparazione. Per quanto riguarda tale questione, c’è da attendere ancora il la decisione della corte d’appello, tuttavia quello che può risultare interessante è il motivo insé per il quale è stato accettato il ricorso in appello.

Rispetto alla sentenza del 2012 infatti proprio sulla base dell’articolo 1117 cui si è fatto cenno, si è stabilita la proprietà privata di quella braga che molto spesso era stata lasciata nell’indefinitezza. Nel momento in cui la perdita dovesse derivare da questa quindi, e non, come era stato stabilito nel 2012 dalla colonna verticale, la responsabilità sarà del privato. Come sempre per questioni di questo tipo sono i dettagli a fare la differenza, anche se questo precedente potrebbe mettere chiarezza sulla questione, sarà l’eventuale perizia del Ctu ad essere fondamentale, stabilire da quale punto dell’impianto derivi il guasto potrebbe cambiare totalmente le responsabilità e le proprietà. Si attende la sentenza definitiva, tuttavia, per ora ci si limiterà ad affermare che la braga di scarico sia un bene la cui responsabilità è a carico del privato, con tutti i doveri che questo comporta.

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