Le nuove regole in vigore per antincendio in condominio

Le nuove regole per l’antincendio in condominio sono entrate in vigore lo scorso 6 maggio. Queste regole si riferiscono al provvedimento “Modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione apportate dal decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019”.

Ma cosa cambierà e quali sono le modifiche delle vigenti norme a cui i condomini dovranno adeguarsi? In questo articolo cercheremo di capire cosa bisogna fare.

Le nuove regole

La disposizione, pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale numero 30 del 5 febbraio del 2019, è stata apportata tenendo conto anche dei criteri e dello sviluppo delle norme per la prevenzione degli incendi degli ultimi 30 anni. Si è tenuto conto in particolar modo alle misure riguardanti la gestione della sicurezza sia per le situazioni di emergenza che in quelle di ordinaria amministrazione e dei requisiti necessari per la sicurezza antincendio per le facciate degli edifici.

È stato ritenuto necessario introdurre nuove norme riguardanti gli edifici di grande altezza. Queste norme sono commisurate al rischio di incendi e contengono indicazioni sugli obbiettivi da valutare per la sicurezza in caso l’incendio colpisca la facciata di un edificio.

Regole di sicurezza per le facciate

Le regole chiariscono che, per i condomini che sono soggetti alla procedura di prevenzione prevista dal D.P.R. numero 151/2011, le caratteristiche di sicurezza antincendio per le facciate siano calcolate tenendo ben presente l’obbiettivo di:

contenere la propagazione con origine interna, causata da fiamme o fumi caldi provenienti da qualsiasi tipo di apertura della facciata e che coinvolgano altri settori, posti in qualunque direzione, che inizialmente non erano interessati dall’incendio;

limitare l’incendio della facciata e la sua propagazione a causa di un fuoco esterno, sia esso un edificio vicino o a livello del manto stradale;

evitare o limitare il più possibile la caduta di parti della facciata, compresi i frammenti dei vetri, che possono mettere in pericolo l’uscita degli occupanti dell’edificio e l’intervento dei soccorsi.

Per poter raggiungere questi obbiettivi, le norme per determinare i metodi di valutazione dei requisiti antincendio delle facciate dei condomini, fanno riferimento alla guida “Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili” inclusa nella circolare numero 5043 del 15/04/2013 della “Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica” del dipartimento dei Vigili del Fuoco, del pubblico soccorso e della Difesa Civile del Ministero degli Interni.

Le nuove regole in vigore per antincendio in condominio: chi è soggetto a modifiche?

Il decreto spiega che queste norme si applicano agli edifici di nuova costruzione e per quelli già esistenti che, dopo l’entrata in vigore del decreto, debbano realizzare dei lavori che comportano il rifacimento o la realizzazione delle facciate per una superficie complessiva che supera il 50%.

Le norme non vengono applicate per i condomini che alla data di entrata in vigore del decreto avevano già pianificato o iniziato i lavori di rifacimento o di realizzazione delle facciate e che quindi avevano già l’approvazione da parte del Comando dei Vigili del Fuoco e che quindi sono già in possesso di tutta la documentazione necessaria per l’abilitazione rilasciata dalle autorità competenti.

Le norme tecniche per la sicurezza antincendio

Il decreto approva anche l’allegato 1 che va a modificare le norme tecniche che erano contenute nell’allegato numero 246 del 16/05/1987 del Ministro degli Interni. In pratica vanno a sostituire il punto “9. Deroghe” con il punto “9-bis. Gestione della sicurezza antincendio”.

Questo punto contiene le norme che vengono applicate ai condomini esistenti e a quelli di nuova costruzione alla data in cui il decreto entra in vigore. Più nello specifico contiene le disposizioni alle quali saranno tenuti ad adeguarsi e i termini in cui dovranno essere fatti i lavori.

Ventiquattro mesi dall’entrata in vigore, quindi entro maggio del 2021, per quello che riguarda l’installazione, dove prevista, degli impianti per la segnalazione dell’allarme antincendio e dei sistemi di allarmi vocali da utilizzare in caso di emergenza.

Dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto, entro maggio 2020, per tutte le disposizioni restanti.
Livelli di Prestazione Antincendio: aggiornamenti

Il suddetto provvedimento prevede anche l’aggiornamento dei Livelli di Prestazione Antincendio. Vengono calcolati in base all’altezza antincendio del condominio, cioè all’altezza massima che viene misurata dal livello più basso fino all’apertura più alta escludendo i vani tecnici. Vengono così catalogate:

L.P.0 per edifici con altezza antincendio che va dai 12 ai 24 metri;

L.P.1 per edifici con altezza antincendio che va dai 24 ai 54 metri;

L.P.2 per edifici con altezza antincendio che va dai 54 agli 80 metri;

L.P.3 per edifici con altezza antincendio superiore agli 80 metri.

Responsabile delle attività e occupanti: GSA e misure di prevenzione antincendio

Per ognuna di queste quattro categorie, l’allegato spiega nel dettaglio e con assoluta precisione quali sono le funzioni e i compiti che spettano all’occupante e al Responsabile dell’attività. Per il primo punto, L.P.0, vengono inoltre indicate le misure da attuare in caso di incendio. Per gli altri tre punti vengono specificate le misure antincendio di prevenzione e un piano di emergenza.

Per le categorie L.P.1 e L.P.2 vengono menzionati anche:

Gestione della Sicurezza Antincendio, GSA: si tratta dell’insieme delle misure gestionali-amministrative per poter lavorare in condizioni di sicurezza, sia per lavori ordinari che in fase di emergenze. Tutto questo passa attraverso un’attenta organizzazione che prevede azioni, compiti e procedure adatte a prevenire e a pianificare le misure antincendio e a gestire le emergenze;

Misure Antincendio Preventive: sono misure tecniche-gestionali che vanno ad integrare quelle allegate al D.M. numero 246 del 16/05/1987 al fine di completare le strategie antincendio per diminuire al minimo il rischio di incendio.

Per finire nella categoria L.P.3 viene introdotto il concetto di “Centro Gestionale per l’Emergenza” e di EVAC. Il C.G.E. è un locale adatto al coordinamento delle operazioni d’emergenza che può essere realizzato anche in una reception o in un centralino, invece l’EVAC è un sistema di allarme vocale per le emergenze.

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