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Tutte le regole per le agevolazioni fiscali per installazione ascensore in condominio

È possibile beneficiare delle detrazioni fiscali del 110% anche per l’abbattimento delle barriere architettoniche? Vediamo quali sono le regole per le agevolazioni fiscali per l’installazione di un ascensore all’interno di un condominio. La risposta è si, è possibile usufruire delle agevolazioni del Superbonus purché venga realizzato come intervento trainato da agganciare ad uno degli interventi trainanti previsti dalla normativa per il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici.

Legge finanziaria del 2021
La legge finanziaria del 2021, la n. 178 del 30/12/2020, ha modificato l’articolo 119 comma 2 del decreto Rilancio estendendo i benefici del Superbonus 110 % anche agli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche. Se vuoi ristrutturare la tua casa accedendo al Superbonus e hai intenzione di usarlo anche per abbattere le barriere architettoniche devi migliorare le prestazioni energetiche del tuo edificio di almeno 2 classi. Il tuo progetto di Superbonus si baserà quindi su uno e entrambi questi interventi trainanti previsti dalla normativa, come la coibentazione, ossia l’installazione di un cappotto di isolamento termico su almeno il 25% della superficie esterna, sia sulle pareti che sulla copertura, oppure la sostituzione dell’impianto termico. A questi interventi trainanti si possono poi agganciare tutta una serie di interventi trainati, come ad esempio la sostituzione degli infissi finestre, l’installazione di un impianto fotovoltaico, l’abbattimento delle barriere architettoniche e molti altri. In qualità di abbattimento delle barriere architettoniche, l’installazione di un nuovo ascensore in condominio si può configurare come intervento trainato e beneficiare delle detrazioni fiscali del 110%. Se il tuo intero intervento però non soddisfa il requisito dell’aumento di 2 classi energetiche, dovrai accontentarti di recuperare il 50% della spesa in dieci anni.

Risposta dell’Agenzia delle Entrare ad un privato cittadino
Recentemente l’Agenzia delle Entrare, con la risposta 455 del 5 luglio 2021, ha chiarito ai dubbi in merito posti da un privato cittadino che poneva la seguente domanda: in un condominio costituito da quattro unità abitative residenziali si eseguono interventi di miglioramento dell’efficienza energetica, consistente nella sostituzione del cappotto di isolamento termico delle pareti esterne come intervento trainante, e si vuole procedere anche ad installare un nuovo ascensore come intervento trainato. Si può portare in detrazione al 110% anche questo intervento? L’Agenzia delle Entrate risponde ricordando quello già definito nella circolare n. 19/E del 2020 in cui si prevede che per i condomini, nell’ambito di un intervento di riqualificazione energetica, possano essere portati in detrazione fiscale al 110% anche tutta una serie di interventi necessari per l’abbattimento delle barriere architettoniche, per esempio la sostituzione delle finiture, intesi come pavimenti, porte o infissi, il rifacimento o l’adeguamento degli impianti tecnologici come ad esempio i servizi igienico-sanitari, gli impianti elettrici, gli impianti del citofono e molto altro. O ancora l’adeguamento, la sostituzione o la nuova installazione di scale ed ascensori e l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici o di servoscala. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha anche specificato che non è necessario che all’interno del condominio ci siano persone di età maggiore ai 65 anni, ma tutti quanti i condomini che hanno sostenuto le spese possono portarsi in detrazione del 100% le spese sostenute, ovviamente ripartite in base ai millesimi di proprietà. Il tetto massimo di spesa in questo caso è di 96 mila Euro, per cui la detrazione del 110% equivale ad un limite massimo di 105.600 euro. Sulle tempistiche, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che per l’intervento di installazione del nuovo ascensore, così come tutti gli interventi trainati, le spese devono essere eseguite nell’arco temporale che va dall’inizio alla fine dei lavori trainanti; per i condomini la normativa prevede che possano andare in detrazione tutti gli interventi eseguito entro il 31 Dicembre 2022 con almeno il 60% dei lavori ultimati entro la fine di Giugno 2022.

Il bonus ad hoc: rimborso fiscale al 75%

Per tutto il 2022, salvo proroghe, è possibile con molta meno burocrazia abbattere le barriere architettoniche approfittando di un bonus ad hoc previsto dalla legge di bilancio 2022 e che prevede un rimborso fiscale del 75% in 5 anni. Il tetto in condominio è di 40mila euro per le prime 8 unità, di 30mila per le successive (stessi limiti del cappotto termico), inoltre il bonus è cedibile. Per essere agevolato l’ascensore deve essere conforme alle previsioni del decreto ministeriale 236/89. Il provvedimento per installazione su edifici preesistenti prescrive che la cabina abbia dimensioni minime di 1,20 metri di profondità e 0,80 metri di larghezza; la porta deve avere una luce netta minima di 0,75 metri posta sul lato corto e davanti alla cabina vi deve essere uno spazio libero di almeno 1,40 per 1,40 metri. Le porte devono rimanere aperte per almeno 8 secondi e devono chiudersi in un tempo minimo di 4 secondi. Infine lo stazionamento ai piani deve avvenire a porte chiuse.

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