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Tutto sul “Bonus facciate”

Il bonus facciate è un’agevolazione fiscale, concessa a chi esegue lavori di rifacimento all’esterno di un edificio.

Consiste in una detrazione fiscale del 90% per i costi sostenuti tra l’anno 2020 e il 2021, che rientrano tra gli interventi di riqualificazione effettuati sulle parti esterne di un immobile, per i quali non è previsto un limite massimo di spesa, e viene ripartita e detratta in quote costanti per 10 anni.

Per ottenere questo beneficio il fabbricato deve far parte di aree geografiche specifiche, la zona A e la zona B.
Può essere concesso a privati o possessori di partita IVA, che abbiano i requisiti necessari.

Soggetti che possono beneficiare del bonus facciate

Può beneficiare di questo bonus chi ha il diritto sull’immobile

    • persone fisiche tra cui anche artigiani e professionisti
    • enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
    • società semplici e associazioni di professionisti
    • società di persone, società di capitali, e anche privati, che abbiano un reddito d’impresa (sono esclusi i possessori di partita IVA in regime forfettario)
    • familiari conviventi dei beneficiari, purché sostengano le spese (coniugi, conviventi di unioni civili)

nello specifico il condominio, in caso si tratti di immobili con almeno 2 unità abitative, di diversa proprietà, ed ogni condomino riceverà il bonus in relazione al riparto della propria tabella millesimale;
il proprietario del fabbricato;
l’inquilino, o affittuario, se sostiene le relative spese (sempre che il locatore abbia dato il consenso all’esecuzione dei lavori). E che sia in possesso di un regolare contratto di locazione.
Aziende, o associazioni che hanno realizzato opere di restauro.

Zone di ubicazione dell’immobile oggetto del bonus

Per richiedere questo bonus i lavori devono essere effettuati su immobili che fanno parte della zona A e della zona B, sono escluse dal bonus facciate le zone C,D,E,F. (standard urbanistici come da DM 1444/68).

La zona A riguarda parte del territorio dove vi sono insiemi di costruzioni che fanno parte del patrimonio storico artistico, di rilevante importanza o pregio per l’ambiente circostante, e o porzioni di territorio ad essa assoggettate.
La zona B comprende invece parti di territorio a ridotta prevalenza di agglomerati, in pratica lo spazio edificato non deve essere inferiore al 12,5% della superficie totale.
Le zone escluse sono quelle scarsamente edificate, o oggetto di futura costruzione, aree industriali e terreni ad uso esclusivamente agricolo.

Lavori per i quali è possibile richiedere l’agevolazione fiscale

I lavori che permettono di ottenere questo bonus sono quelli effettuati alle facciate esterne di un fabbricato, vale a dire tutte le parti visibili dall’esterno, dal suolo pubblico, dalla strada.
Nello specifico, opere di tinteggiatura, pulitura, rifacimento di grondaie, cornicioni, fregi, in breve tutte i lavori che svolti a regola d’arte contribuiscono a riqualificare ed abbellire l’area geografica di appartenenza onde valorizzarla.
Di recente l’Agenzia delle entrate con interpello n.482/2021, ha chiarito che rientrano tra i lavori oggetto del bonus anche quelli eseguiti sulle ringhiere esterne e quelli per l’istallazione delle luci esterne.

Per i lavori eseguiti negli spazi interni, non spetta questa detrazione, neanche per quelli riguardanti le facciate interne, le ringhiere del vano scale o i portoni che si trovano nel cortile, se dal suolo pubblico non sono visibili.

Mentre rientrano le opere eseguite sulla facciata che abbiano un influenza dal punto di vista termico.
Le spese accessorie sostenute per richiedere consulenze professionali, visure, certificazioni, pagamento di diritti ed imposte dovute tra cui I.V.A. e bolli, rientrano in tale beneficio, come pure le spese per l’acquisto di materiali e l’installazione di eventuali ponteggi, e le tasse pagate per l’occupazione di suolo pubblico.

La documentazione necessaria da produrre

La lista dei documenti da produrre è lunga e l’iter burocratico un po’ cavilloso, sarebbe quindi preferibile affidarsi a consulenti competenti in materia, in grado di espletare tutte le pratiche necessarie presso i vari organi competenti, l’Agenzia delle Entrate, l’Asl, il Catasto, per richiedere le necessarie autorizzazioni e il rilascio di certificati, e per l’inoltro della relativa istanza per l’ottenimento del bonus.

Ad ogni modo occorre produrre

    • fattura intestata al soggetto beneficiario del bonus
    • domanda di accatastamento per unità immobiliari non ancora censite
    • ricevute di pagamento dei tributi locali
    • delibera assembleare e tabella di riparto millesimale, in caso di condomini
    • dichiarazione di esecuzione lavori
    • bonifico parlante, con indicazione del codice fiscale del beneficiario della detrazione, codice fiscale o partita I.V.A. di chi riceve il pagamento, nonché causale del versamento
    • certificati, abilitazioni, ed asseverazioni

Tutta la documentazione deve essere conservata per 10 anni, l’Agenzia delle Entrate, potrebbe richiederla per effettuare eventuali controlli.

Importante novità riguardante bonus facciate 2021

La quota annua per la detrazione del 90% è ammessa fino a capienza dell’imposta dovuta.
In breve se il beneficio ottenuto e spettante supera in termini di soldi l’importo dell’imposta da versare per l’anno in corso la parte eccedente non può essere utilizzata per compensare le imposte degli anni successivi.
A tale proposito è stata estesa la possibilità di usufruire del credito d’imposta, o sconto in fattura.
Vale a dire che l’agevolazione può essere ceduta a terzi, che ne abbiano i requisiti, l’azienda che ha eseguito i lavori, istituti di credito o altri soggetti che ne abbiano diritto.
L’Agenzia delle Entrate ha predisposto il modello per la richiesta che va inoltrata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello dell’ottenimento del bonus.

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